Reclami polizze

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Reclami polizze

Puntiamoad fornire sempre un servizio di prima classe.
Se per qualsiasi ragione gli standard di serviziodovessero scendere al di sotto di quanto prefissato, abbiamo una procedura dedicata che chiediamo di seguire al fine di risolvere il reclamo nel più breve tempo possibile:

Genworth contatto per telefono / fax

Per telefono:
+39 02 6737 1501 (per le polizze di Payment Protection Insurance)
+39 02 6797 9220 (per le Polizze di Mortgage Insurance)

Per Fax
+39 02 6707 6563 (per le polizze di Payment Protection Insurance)
+39 02 6797 9292 (per le polizze di Mortgage Insurance)

Genworth contatto per posta

Financial Insurance Company Limited - Financial Assurance Company Limited
Via San Gregorio n. 34
20124 Milano
italy.produzione@genworth.com

Genworth Financial Mortgage Insurance Limited
Via San Gregorio n. 34
20124 Milano
reclami.it@genworth.com

Informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami

Per qualsiasi reclamo inerente una polizza di Payment Protection Insurance, gli assicurati si possono rivolgere direttamente a:

Financial Insurance Company Limited - Financial Assurance Company Limited
Via San Gregorio n. 34
20124 Milano
italy.produzione@genworth.com
Per qualsiasi reclamo inerente una polizza di Mortgage Insurance, gli assicurati si possono rivolgere direttamente:
Ufficio Reclami Genworth Financial Mortgage Insurance Limited
Via San Gregorio n. 34
20124 Milano
reclami.it@genworth.com

Gli assicurati dovranno specificare per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

I.S.V.A.P.
Servizio Tutela degli Utenti,
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
  • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
  • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
  • breve descrizione del motivo di doglianza; copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
  • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
La carenza di alcuna delle indicazioni di cui alle lettere a), b) e c), comporta l’irricevibilità del reclamo. Di tale circostanza l’ISVAP darà notizia al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui al precedente punto 1, entro il termine di 90 giorni.

Si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi, ove esistenti.